L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha incrementato al 110% la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Attualmente è in corso la fase di conversione in legge del decreto, per la versione definitiva del testo occorrerà attendere l’approvazione definitiva prevista entro il 18 luglio 2020.
Dopo la conversione definitiva dovranno essere emanati i provvedimenti attuativi.
Emendamenti approvati
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche agli articoli 119 e 121 del Decreto.
Di seguito riportiamo una breve sintesi degli emendamenti approvati:
MODIFICA DEI TETTI DI SPESA
Isolamento termico (cappotto):
- 50.000 € per abitazioni unifamiliari;
- 40.000 € per condomini fino a 8 unità (spesa per singola unità);
- 30.000 € per condomini con oltre 8 unità (spesa per singola unità).
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (per i condomini si parla di impianto centralizzato):
- 30.000 € per abitazioni unifamiliari;
- 20.000 € per condomini fino a 8 unità (spesa per singola unità);
- 15.000 € per condomini con oltre 8 unità (spesa per singola unità).
ESTENSIONE ALLE SECONDE CASE
La proposta di emendamento approvata dalla Commissione Bilancio prevede la possibilità di effettuare gli interventi previsti dal decreto su due unità immobiliari.
Valido per unifamiliari, plurifamiliari o condomini.
INTERVENTI SUI TETTI
l’Ecobonus al 110% sarà riconosciuto anche alle superfici opache inclinate, non solo a quelle orizzontali e verticali.
VILLETTE A SCHIERA
Potranno rientrare nell’ecobonus 110% i lavori di isolamento termico realizzati nelle singole unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera.
EDIFICI VINCOLATI
Negli edifici vincolati o in quelli in cui regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà possibile ricorrere all’ecobonus 110% con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi.
VERIFICA DI CONGRUITÀ’ DEI COSTI
Per attestare la congruità delle spese di dovrà inoltre fare riferimento ai prezziari che il Ministro dello Sviluppo Economico dovrà definire con un decreto ministeriale.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Viene ammesso al 110% anche l’intervento di demolizione e ricostruzione se l’edificio, a fine lavori, rispetta i requisiti del raggiungimento di almeno due classi energetiche in più rispetto all’edificio precedente.
PROROGA AL 2022 MA SOLO PER GLI EDIFICI DESTINATI ALL’EDILIZIA SOCIALE
Per gli edifici destinati all’edilizia sociale l’ecobonus 110% per la riqualificazione energetica scadrà il 30 giugno 2020 anziché il 31 dicembre 2021.